Art. 18.
(Abrogazione dell'articolo 110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di soppressione degli incarichi dirigenziali conferiti, presso comuni e province, a soggetti estranei alla pubblica amministrazione).

      1. L'articolo 110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è abrogato.
      2. Gli incarichi conferiti, prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere mantenuti fino alla scadenza prevista per ciascuno di essi.

 

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